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Trasferimenti

Art.94 del Codice della strada

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell' intestatario:   

1) In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell' usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell' atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonchè all' emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2) Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall' interessato, provvede al rinnovo o all' aggiornamento della carta di Circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddett. Analogamente procede per i trasferimenti di proprietà.

3) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alle sanzioni amministrative .

4) Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto ad una sanzione amministrativa.

5) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all' ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

 Art. 95 del Codice della strada

Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione:

1) Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l' ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., all' atto dell' immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

2) In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l' intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

3) L' ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.

4) Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazioneè soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione.

5) Chiunque circola senza avere con sè l' estratto della carta di circolazione è soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 96 del Codice della strada

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa Automobilistica:

1) Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l' A.C.I. qualora accerti il mancato pagamento di detti tributiper almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell' inadempimentoe, ove non sia dimostrato l' effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d' ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d' ufficio delle targhe e delle carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Ministro dei trasporti.

2) Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle Finanze.

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